Associazione Internazionale Fratelli della Costa

Statuto della Fratellanza Italiana

Integrato con le decisioni sull’interpretazione di alcune norme prese dai Giurì d’onore del 21 maggio 1979 e del 23 aprile 1994.

Art. 1 – Sotto il nome di Associazione Interna­zionale dei Fratelli della Costa – Fratellanza Italiana – è costituita una Associazione ai sensi dell’art. 36 e segg. del C.C. con sede ideale in Roma e sede effettiva ove ha sede la Tavola cui appartiene il Gran Commodoro, Luogotenente Generale pro-tempore.

Art. 2 – La Fratellanza italiana aderisce all’Asso­ciazione internazionale che si ispira ai grandi Principi enunciati dalla primogenita Fratellanza Cilena.

Art. 3 – La sua durata è illimitata.

Art. 4 –  Il suo scopo è: riunire uomini qualificati e rappresentativi delle Tavole italiane che abbiano dimostrato e dimostrino profonda e pratica passione per il mare, da essi considerata sorgente inesauribile di vita ed insostituibi­le via di scambi economici e culturali fra i popoli e creare così, entro e oltre le frontiere nazionali, una salda rete di fraterna amicizia e di mutua comprensione tra gli appassionati cultori di vita marittima che, in una cornice romantica di cavalleresche tradizioni, riaffer­mi e garantisca le più alte virtù marinare di lealtà verso la Patria e di amore verso l’umani­tà.

Art. 5 – L’Associazione non ha finalità, carattere o riferimento in alcun modo di ordine politico e religioso.

Art. 6 – L’Associazione si compone di soci comunemente detti Fratelli.

Art. 7 – Possono essere accolti come Fratelli, con le modalità di cui al successivo articolo, solo: i naviganti da diporto, gli appassionati della pesca sportiva, gli Ufficiali della Marina Militare e Mercantile che praticano gli sports nautici o comunque collaborano allo sviluppo degli stessi, gli scrittori del mare e altre distinte persone che da tempo abbiano notoriamente acquisito i richiesti meriti.

Art. 8 – Per essere accolto quale Fratello occorre:
a – proposta del Luogotenente della Tavola competente confermata dal consenso di tutti i componenti il Consiglio della Tavola stessa;
b – comunicazione allo Scrivano Maggiore nominato dal Consiglio Grande e Generale.

Decisione del Giurì d’onore del 21 maggio 1979:
La proposta di accoglimento di un Fratello nella Fratellanza nazionale deve essere firmata oltre che dal Luogotenente e dai componenti del Consiglio di Tavola anche dall’Aspirante Fratello utilizzando il documento predisposto dallo Scrivano Maggiore.
In esso si dovrà dichiarare:

  1. i meriti in virtù dei quali si propone l’accoglimento dell’Aspirante;
  2. di accettare l’Ottalogo e gli Statuti nazionali e di Tavola;
  3. la durata espressa in anni di permanenza nel ruolo di Aspirante;
  4. la categoria di appartenenza.

La comunicazione della proposta dovrà essere inviata allo Scrivano Maggiore per la ratifica.

Art. 9 – Per indegnità il Fratello decade dalla sua qualità su delibera del Consiglio Grande e Generale, qualora per tale motivo, dovessero venir meno i meriti in virtù dei quali è stato accolto. Prima di deliberare in merito, a voto segreto, il Consiglio Grande e Generale dovrà sentire il parere del Consiglio dei Sette Saggi.
Ai Luogotenenti è concessa la facoltà di “sbarcare” i Fratelli della propria Tavola che mostrino un palese disinte­resse per la Fratellanza, nonostante prece­dente “diffida” seguita entro due mesi da prov­vedimento di sospensione. Lo sbarco compor­ta l’obbligo di restituzione dell’insegna.
É data facoltà ai Fratelli sbarcati di appellarsi al Consiglio dei Sette Saggi.

Decisione del Giurì d’onore del 21 maggio 1979:
Lo sbarco di una Fratello dalla Fratellanza Nazionale può avvenire:

  1. su iniziativa del proprio Luogotenente di Tavola, avallata dal Consiglio della Tavola stessa, per palese disinteresse verso la Fratellanza, previa diffida e sospensione. In questo caso per i Fratelli sbarcati vi è la facoltà di appello al Consiglio dei Sette Saggi entro novanta giorni dalla comunicazione.
  2. Su iniziativa del C.G.eG. per indegnità, previo parere del Consiglio dei Sette Saggi;
  3. Su iniziativa del C.G.eG. per sbarco dell’intera Tavola; in questo caso vi è possibilità di ricorso individuale dei Fratelli entro novanta giorni dalla comunicazione al Consiglio dei Sette Saggi.

Se il ricorso viene accettato i Fratelli verranno reimbarcati solo nell’elenco della Fratellanza Nazionale ma potranno anche fondare una nuova Tavola. Ciò vale nel caso di affondamento di Tavola.
Nel caso di sbarco di un Fratello dalla sua Tavola, se il ricorso è accolto, il Fratello reimbarca nella Tavola stessa.

Decisione del Giurì d’onore del 23 aprile 1994:
L’art.9 dello Statuto non è applicabile per regolare i casi di sbarco del Fratello per indegnità e per disinteresse nella diversa ipotesi di conflittualità in atto ed insanabili esistenti tra un Fratello ed il resto della Tavola di appartenenza, ma il combinato disposto degli art. 2 dello Statuto ed art. 4 dell’Ottalogo è così da interpretare.
Nella ipotesi di conflittualità insanabili tra uno o più Fratelli d il resto della Tavola di appartenenza che non rientrino nei casi di indegnità o di disinteresse previsti dallo Statuto, il Luogotenente od il Consiglio di tavola o due decimi dei Fratelli della Tavola, possono chiedere che sul caso si apra un pronto, franco e aperto dibattito in seno all’assemblea di tavola.
Constatata l’impossibilità di una conciliazione, la stesa assemblea delibera a maggioranza semplice dei Fratelli appartenenti alla Tavola sull’allontanamento del Fratello e/o dei Fratelli indesiderati.
Nel contempo assegna allo stesso un termine non inferiore a mesi sei entro il cui possa/no chiedere ed ottenere imbarco presso altra Tavola.
Nell’ipotesi di mancato imbarco è/sono automaticamente sbarcati.
Contro la decisione dell’assemblea di Tavola il Fratello allontanato può rivolgersi al Consiglio dei Sette saggi che deciderà per il meglio secondo l’Ottalogo. E’ escluso che il Fratello/i dal momento in cui è/sono stato/i proposto/i per l’allontanamento possa/no costituire una nuova Tavola.

Decisione del Giurì d’onore del 23 aprile 1994:

  1. per le sanzioni diverse dallo sbarco per “disinteresse” o per “indegnità” il Gran Commodoro previo parere del Comitato dei Sette Saggi dovrà provvedere a irrogarle nella misura che riterrà opportuna.
  2. Nel caso di sbarco per “disinteresse” il doppio grado è costituito:

     I  – Luogotenente, previo parere del Consiglio di Tavola;
     II – Comitato dei Saggi.
     Nel caso di sbarco per “indegnità” il doppio grado è costituito:
     I  – C.G. e G. previo parere del Comitato dei Saggi;
     II – Giurì d’onore.
Per le sanzioni di cui all’art. 4 dell’Ottalogo comminate dal Gran Commodoro o dal Luogotenente non è necessario il doppio grado di giudizio.

Art.10 – Non è prevista quota sociale alcuna. Contribuzioni a carattere volontario potranno essere versate  dai Soci, da Enti o da persone per esigenze di carattere particolare.

Decisione del Giurì d’onore del 23 aprile 1994:
a)- l’esecuzione delle delibere legittimamente assunte dal C.G.e G. con obbligazioni verso terzi comporta l’assunzione volontaria dell’obbligo, da parte dei Fratelli ed Aspiranti, di contribuirvi con quote tra loro eguali.
b)- la ripartizione dei contributi avviene per Tavola in relazione al numero dei Fratelli ed Aspiranti risultanti dal ruolino che ciascuna Tavola dovrà inviare allo Scrivano Maggiore entro la data indicata dal C.G.e G. con apposita delibera;nel caso tale adempimento non si verifichi vale il ruolino precedente. Delegato alla riscossione e responsabile dell’adempimento è il Luogotenente di Tavola.
c)- l’inadempimento del Fratello è prova del suo palese disinteresse verso la Fratellanza. Di conseguenza il Luogotenente ha facoltà di sbarcare il fratello ai sensi dell’art.9 dello Statuto.

Art.11 – La Fratellanza è retta da un Consiglio Grande e Generale del quale fanno parte, come membri di diritto pro-tempore, tutti i Luogotenenti delle Tavole Italiane, i Commodori, i Connestabili e, come membri eletti dagli stessi membri di diritto, un Luogotenente Generale – Gran Commodoro -, e uno Scrivano Maggiore che ne curerà il funzionamento.

Art. 12 – Al Consiglio Grande e Generale, oltre alle normali funzioni attribuite ad ogni organo centrale ed al mantenimento dei più cordiali rapporti con le Fratellanze degli altri Paesi, spettano i seguenti compiti particolari:
a-Tenuta del “Registro Nazionale delle Insegne Numerate” a mezzo dello Scrivano Maggiore.

Decisione del Giurì d’onore del 21 maggio 1979:
La tenuta e la pubblicazione del registro Nazionale delle Insegne Numerate da parte dello Scrivano Maggiore presuppongono l’obbligo da parte delle Tavole di rispondere compiutamente e nei termini fissati ai questionari inviati dallo stesso. Il mancato adempimento è da ritenere una forma di disinteresse nei riguardi della Fratellanza.

b- Conferimento dei titoli onorifici di Conne­stabile ai Fratelli che hanno svolto notevole attività nei confronti della Fratellanza e di Commodoro ai Connestabili che meritassero un riconoscimento di livello superiore. Tali titoli riman­gono attribuiti per tutta la permanenza del Fratello onorato nella Fratellanza.
c- Nomina del Comitato dei Sette Saggi, composto dal Gran Maestro e da sei Membri, scelti fra coloro i quali hanno dato indiscutibi­le prova di attaccamento alla Fratellanza o si siano particolarmente distinti in imprese nauti­che; ad uno di detti membri viene attribuita lo funzione di scrivano (segretario).
d-Nomina della Commissione degli Esperti che, presieduta dal Capitano d’Armamento, è composta da due membri effettivi e due supplenti; ha incarico di tenere aggiornato il “Libro delle Imprese Nautiche” ed esprimere il suo parere in ogni questione di carattere tec­nico in genere e di navigazione marittima in particolare.
e- Nomina di Consulenti Nazionali con compiti specifici; detti Consulenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Com­missione degli Esperti con voto consultivo.
f- Concessione del riconoscimento alla costi­tuzione delle Tavole previo esame ed approvazione del loro Statuto.
g-Facoltà di sbarcare le Tavole che abbia­no dimostrato un palese disinteresse nei ri­guardi della Fratellanza nonostante prece­dente diffida seguita entro due mesi da prov­vedimento di sospensione.

Decisione del Giurì d’onore del 21 maggio 1979:
Spetta al C.G.eG. lo sbarco di Tavola e può avvenire per:

  1. palese disinteresse;
  2. mancata osservanza del proprio Statuto.

Decisione del Giurì d’onore del 23 aprile 1994:
La delibera del C.G.eG. presa nello Zafarrancho Nazionale di Cagliari del maggio 1983 appare in contrasto con l’art.12  lettera b) dello Statuto. Conseguentemente la nomina del Gran Commodoro a Commodoro, al termine della sua carica, qualora egli non sia già Commodoro, deve essere deliberata dal C.G.eG. non vedendosi ostacolo all’eventuale nomina di un Fratello contemporaneamente a Connestabile (se necessario) ed a Commodoro.

Decisione del Giurì d’onore del 23 aprile 1994:
premesso che si devono intendere per “Maggiorenti” i Fratelli insigniti di titoli onorifici deliberati dal C.G.eG. a norma dell’art. 12 dello Statuto, Connestabili e Commodori, nonché il Gran Commodoro, lo Scrivano Maggiore, il Gran Maestro dei saggi, il Capitano d’Armamento e l’Armero Mayor essendo stato questi equiparato a Connestabile,
a)- non è ipotizzabile il caso di sbarco per disinteresse di un Maggiorente,
b)- in questo caso si usino, nei suoi confronti, tolleranza e affetto;
c)- è confermato l’obbligo per il Maggiorente del pagamento delle taglie poste a suo carico;
d)- in caso di allontanamento dalla propria Tavola e di mancato imbarco in altre tavole è facoltà del Maggiorente chiedere l’imbarco nella Tavola Ammiraglia.

Art. 13 – Elemento fondamentale della Fra­tellanza sono le Tavole che possono essere costituite in ogni località da un minimo di sette Fratelli fondatori. Sono presiedute da un Luogotenente che le dirige unitamente ad un Consiglio. Tutti eletti dai Fratelli componenti. Pur coordinate nella loro azione dal Consiglio Grande e Generale le Tavole conservano piena autonomia funzionale ed amministrativa.
Nei confronti della Fratellanza sono rappre­sentate dal loro Luogotenente.
Lo Statuto delle singole Tavole, che verrà per ciascuna di esse legalmente sanzionato nelle forme di legge ed a cura del Consiglio della Tavola stessa, è sottoposto, come stabilito ai punto f) dell’Art.12, alla preventiva approva­zione del Consiglio  Grande  e Generale.

Decisione del Giurì d’onore del 21 maggio 1979:
La proposta di accoglimento di una Tavola a far parte della Fratellanza Italiana presuppone l’avere trasmesso allo Scrivano Maggiore:

  1. i documenti previsti dall’art.8 compilati come indicato da parte ciascun membro promotore della costituzione della Tavola;
  2. copia dello Statuto, firmato da tutti i proponenti, a cura del Consiglio della costituenda Tavola, come indicato successivamente al punto relativo allo Statuto di Tavola;
  3. una relazione circostanziata sulle ragioni della proposta della creazione della Tavola e sulla idoneità della stessa a cura del Commodoro o del Connestabile che fungerà da “padrino”;

Lo Scrivano Maggiore provvederà per tempo a trasmettere copia di tale documentazione a tutti i Luogotenenti di Tavola affinché il Consiglio Grande e Generale, opportunamente informato, possa deliberare in merito al riconoscimento. Il battesimo della Tavola avverrà in occasione di uno Zafarrancho Nazionale.
Statuto di tavola.
Puo’ essere liberamente formulato, salvo i seguenti punti fondamentali da dichiarare:

  1. adesione totale ai principi dell’Ottalogo cui si ispira la Fratellanza;
  2. adesione totale allo Statuto della Fratellanza Italiana:
  3. adesione totale alle successive deliberazioni del Consiglio Grande e Generale;
  4. impegno a comunicare allo Scrivano Maggiore la nomina del Luogotenente e del Consiglio di Tavola, nonché i mutamenti di tali cariche;
  5. il numero minimo e massimo dei Fratelli della Tavola;
  6. il numero minimo di Zafarranchos di Tavola previsto per anno:
  7. l’impegno a partecipare con almeno un rappresentante di Tavola alle manifestazioni nazionali.

Obbligo da parte di ciascuna Tavola di comunicare allo Scrivano Maggiore alla fine di ogni anno il ruolino, oltre che dei Fratelli, anche degli Aspiranti.

Art. 14 – Il  numero massimo complessivo dei Fratelli appartenenti alle Tavole della Fratel­lanza Italiana è fissato in mille; ciascuno di loro sarà iscritto cronologicamente nel “Registro Nazionale delle insegne Numerate”, riceverà una “Lettera di Patente” e potrà battere bandiera della Fratellanza contrassegnata dal numero corrispondente. Nei casi di morte, sbarco o decadenza per indegnità i numeri già rilasciati a Fratelli ver­ranno annullati e considerati inesistenti, senza possibilità di attribuzione ulteriore. Pertanto il totale massimo di Fratelli, confermato in mille, potrà essere superato soltanto nominalmente agli effetti del numero dell’insegna.
Oltre i Fratelli le Tavole hanno anche Aspiranti ed Allievi che non hanno numero chiuso e partecipano comun­que alla vita sociale. Di essi le Tavole tengono ciascuna un distinto ruolino.
Gli Allievi per anzianità passano ad Aspiranti e la lunga ed attiva permanenza in tale ruolo costituisce titolo preferenziale per l’elevazio­ne a Fratello.

Art. 15 – Ogni anno, in primavera, convocati dal Gran Commodoro i  Fratelli si riuniranno sul mare per lo Zafarrancho Nazionale e si costi­tuiranno così in Assemblea Sovrana alla quale sola, con maggioranza dei due terzi delle Tavole, spetta apportare modifiche al presen­te Statuto.

Decisione del Giurì d’onore del 23 aprile 1994:
La maggioranza dei due terzi necessaria per la modifica è costituita dal voto favorevole delle Tavole legittimate a farvi parte. Vengono pertanto escluse: le Tavole non in regola con il Tesoro, le Tavole in cantiere, la Tavola Ammiraglia, le Tavole che per qualsiasi motivo non abbiano diritto al voto. Delle modifiche proposte la Scrivaneria Maggiore deve darne comunicazione a tutti i Fratelli. Il rappresentante di Tavola per partecipare all’Assemblea Nazionale (C.G.eG.) deve depositare verbale dell’Assemblea della propria Tavola nel quale si dia atto che l’argomento è stato discusso e che egli è autorizzato ad esprimere il voto della Tavola riguardo alle modifiche proposte.

Art. 16 – Tutte le cariche, conferite a titolo onorario, sono assolutamente gratuite e non e’ previsto alcun rimborso spese; durano due anni, ad eccezione dei sei membri del Comi­tato dei Sette Saggi che ogni anno vengono rinnovati per metà per sorteggio; gli uscenti possono essere confermati.
Per il caso in cui la Fratel­lanza sia priva del Gran Commodoro, le mansioni di questo verranno espletate a turno annuale dai Commodori in carica. Il turno verrà fissato per sorteggio fra tutti i Commodo­ri in maniera da assicurare una successione regolare per parecchi anni e durerà un anno con l’attribuzione di Commodoro Designato.
Le cariche previste da questo Statuto potranno essere rese visibili con dei segni o dei simboli a ricamo da apporsi al di sopra del distintivo della Fratellanza. I distintivi saranno quelli approvati dal Consiglio.

Art. 17 – Le controversie di qualsiasi genere che dovessero malauguratamente insorgere in seno alla Fratellanza, anche per la interpretazione della Carta Statutaria, saranno risolte da un Giuri d’Onore composto dal Gran Maestro del Comitato dei Sette Saggi, dai Connestabili e Commodori, dal Capitano d’Armamento e dallo Scrivano Maggiore.
Il Giuri d’Onore deciderà inappellabilmente e senza formalità di procedura.
Il suo giudizio diverrà esecutivo con la controfirma del Gran Commodoro.

Decisione del Giurì d’onore del 23 aprile 1994:
Considerato che il Giurì d’onore ha duplice funzione – di interprete delle norme statutarie e di organo giudicante di ultima istanza- diverse sono le competenze per la richiesta di convocazione. 
Nel caso che la richiesta sia fatta affinché svolga la funzione di interprete della carta statutaria abilitati alla sua convocazione sono:

  1. ciascun membro che ne faccia parte di diritto;
  2. ciascun organo statutario;
  3. un numero di Fratelli tale che giustifichi e qualifichi la richiesta.

Nel caso che sia  chiamato a svolgere la funzione di organo giudicante abilitato alla richiesta della sua convocazione potrà essere chiunque ne abbia un interesse diretto.
In un caso e nell’altro la richiesta va presentata contemporaneamente al Gran Commodoro, allo Scrivano Maggiore, al Gran Maestro.

Decisione del Giurì d’onore del 23 aprile 1994:
Il Giurì d’onore si autoregolamenta di volta in volta con riguardo alle questioni da trattare; elegge fra i presenti il Presidente ed il Segretario; delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. 
Ad ogni organo statutario, nell’ambito delle proprie funzioni, spetta dare esecuzione alle decisioni del Giurì d’onore.

La Dichiarazione Solenne e lo Statuto sono stati depositati per la registrazione ad ogni effetto di Legge con atto a rogito del Notaio Lanfranco Amadesi di Ravenna – repertorio 119177 fascicolo 8684 – nel corso del Raduno dei Luogotenenti riuniti in Consiglio Grande e Generale in Firenze il 19 novembre 1988.